La legge sull'Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art.5) ed il successivo decreto Ministeriale del 13.01.1992 n. 239 (Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream) prevedono che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto il Tirocinio Pratico Valutativo.
L'Ordine degli Psicologi del Lazio, d'intesa con alcune Università presenti sul territorio regionale, ha messo a punto un regolamento di attuazione del tirocinio di cui il laureato dovrà tenere conto per ottenere il riconoscimento della validità del tirocinio.
L'Ordine degli Psicologi del Lazio, d'intesa con alcune Università presenti sul territorio regionale, ha messo a punto un regolamento di attuazione del tirocinio di cui il laureato dovrà tenere conto per ottenere il riconoscimento della validità del tirocinio.
Regolamento di attuazione del tirocinio post Lauream in Psicologia così come richiesto dalla normativa Italiana e dall'Ordine Nazionale degli Psicologi!
Convenzione tra Università e Ordine degli Psicologi
Indicazioni per la relazione finale
Indicazioni per il pagamento della Tassa di Tirocinio
Progetto formativo TPV post Lauream